Art. 12.
(Arresto obbligatorio in flagranza).

      1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

          «d) delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo, secondo, terzo e quarto, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale».

 

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      2. Al comma 1 dell'articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «lettere e), f), g), h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e), f), g) e h)».